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TITOLI DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO

I titoli di accesso all’insegnamento costituiscono il requisito necessario per partecipare alle procedure di reclutamento del personale docente nella scuola italiana.

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019 (n. 303) è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 126/2019, recante misure urgenti sulla scuola “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”.

Il possesso congiunto della laurea + 24 CFU in discipline pedagogiche e metodologie didattiche - di cui al DM 616/2017 - è un requisito necessario sia per la partecipazione al concorso ordinario scuola secondaria, sia per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia.

All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59

A tal fine è indispensabile verificare il proprio piano di studi ed eventualmente integrare i CFU mancanti.

La normativa di riferimento è la seguente:

DM 259/17 e relative tabelle (Decreto correttivo e integrativo del DPR 19/16) 
DPR 19/16 e relative tabelle (Nuovo regolamento delle classi di concorso)
Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali)
Decreto Ministeriale 92 del 23 febbraio 2016 - Titoli di specializzazione per A-23 (Italiano L2)
Decreto Ministeriale 93 del 23 febbraio 2016 - Ambiti disciplinari nuove classi di concorso

  1. In base all’art.5 del DM 259/2017 sono fatti salvi, ai fini dell’accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM.  39 del 30 gennaio 1998n. 22 del 9 febbraio 2005,  per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.
  2. Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.
  3. I laureati di Vecchio Ordinamento che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU,  con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).

 

Scarica la tabella A, dove sono riportate le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegate al DM del 30 gennaio 1998.

Scarica la tabella B, dove sono riportate le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al DM del 30 gennaio 1998.

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COME LEGGERE LA TABELLA

Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.

Esempio:

   

 Codice Classe di concorso Denominazione Titoli di accesso  Note 
A-54 (ex 61/a) Storia dell'arte LS 4 - Architettura e ingegneria edile (5) (5) Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 in LART/01 o 02, 12 in L-ART/01 o 02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19

Con LS-4 si può accedere alla classe A-54 in uno dei seguenti modi:

  1. un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD LART/01 e LART/02 + un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L- ART/04, ICAR/13, ICAR/18, ICAR 19;
  2. 24 CFU in LART/01;
  3. 24 CFU in LART/02.

N.B.: non è obbligatorio conseguire CFU nel settore ICAR

 

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